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- 22 ottobre 2018 - Ordinanza Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte 17 gennaio 2018, n. 88
- 22 ottobre 2018 - Deduzioni Società Italiana Avvocati Amministrativisti sulla Causa pregiudiziale C-54/18 c/o Corte di Giustizia dell'Unione Europea
- 11 giugno 2018 - Bandi CassaForense per l’assegnazione di contributi e borse di studioVi comunichiamo che sono stati pubblicati sul sito della cassa http://servizi.cassaforense.it/cfor/welfare/ , 12 nuovi bandi.
Vi segnaliamo soprattutto tra gli altri i bandi n. 9,10 e 11
Bando n. 9/2018 per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale.
Art. 2 - Destinatari
Avvocati iscritti alla Cassa che non hanno percepito il medesimo contributo per l’anno 2017
Art. 3 - Importo
Il contributo per max il 50% della spesa documentata (non inferiore ad € 300,00 al netto di IVA) max € 1.500,00.
Saranno rimborsabili acquisti effettuati nel 2017 e 2018 per:computer; monitor; stampante; scanner; fax; tablet; fotocopiatrice, anche multifunzione;
licenze software per la gestione degli studi legali; strumenti per la conservazione e protezione dei dati dello studio.
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria
Per l’ammissione alla graduatoria bisogna avere un reddito professionale inferiore a € 50.000,00.
Art. 5 - Modalità e termini della domanda
La domanda deve essere inviata entro il 16 gennaio 2019
Bando n. 10/2018 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione di specifiche competenze professionali
Art. 2 - Destinatari
Avvocati iscritti alla Cassa che non hanno percepito il medesimo contributo per l’anno 2017
Art. 3 - Importo
Il contributo è pari al 50% della spesa documentata al netto di IVA per la frequenza di master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento di durata non inferiore a 20 ore, concluso nell'anno 2018.
Il contributo mx è di € 3.000,00 o di € 7.000,00 se all'estero.
Sono esclusi coloro che hanno già percepito il rimborso in forza del bando 2017.
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria
Non aver superato il 45° anno di età
Art. 5 - Modalità e termini della domanda
La domanda deve essere inviata entro il 16 gennaio 2019
Bando n. 11/2018 per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di Cassazionista
Art. 2 - Destinatari
Avvocati iscritti alla Cassa che non hanno percepito il medesimo contributo per l’anno 2017
Art. 3 - Importo
Il contributo è pari ad € 1.500,00 lordi, aumentato di € 500,00 per gli avvocati residenti al di fuori della Regione Lazio.
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione alla graduatoria
Non aver superato il 45° anno di età. Non vi sono limiti reddituali
Art. 5 - Modalità e termini della domanda
La domanda deve essere inviata entro le ore 12,00 del 31 luglio 2018.
Bando n. 1/2018 per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza) con termine di scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 30/11/2018;
Bando n. 2/2018 per l’assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 30/11/2018;
Bando n. 3/2018 per l’assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati nell’anno 2018 (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 16/01/2019;
Bando n. 4/2018 per l’assegnazione di contributi in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola secondaria superiore (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31/10/2018;
Bando n. 5/2018 per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31/07/2018;
Bando n. 6/2018 per l’assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali (art. 6 lett. e Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente via pec, al 31/07/2018;
Bando n. 7/2018 per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, via pec o raccomandata A/R, al 16/01/2019;
Bando n. 8/2018 per l’assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line, al 30/11/2018;
Bando n. 12/2018 per l’assegnazione di contributi per la concessione di mutui ipotecari per l’acquisto di prima casa o studio professionale (art. 14 lett. a5 del Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l’invio della domanda, esclusivamente tramite pec, al 16/01/2019.
- 28 maggio 2018 - Ultimi giorni iscrizioni Corso Nuovo regolamento Privacy (7 - 14 e 21 giugno 2018)http://www.siaaitalia.it/admin/upload/corsi_pdf_149.pdf
- 2 maggio 2018 - Bando Tirocini formativi - TAR Lombardia, Milano anno 2018Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Prot. n. 395
del 20 aprile 2018
BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL’ART. 73, D.L. N. 69/2013
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO
Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d’ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui “I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”;
Visto il bando tipo adottato con delibera del CPGA dell’8 luglio 2016;
Articolo 1
(Durata e decorrenza)
1. E’ indetta la procedura per l'individuazione di n. 8 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Milano per la durata di 18
mesi a decorrere indicativamente dalla seconda metà del mese di giugno 2018, ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 69/2013.
Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)
1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);
e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).
Articolo 3
(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica
ed obblighi ad esso conseguenti)
1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall’art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e,
specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi dì decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenzia alle discussioni delle domande cautelari;
f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice affidatario di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;
h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;
i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall’Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.
3. I tirocinanti saranno, altresì, assegnati all’Ufficio del Processo, istituito presso il T.A.R. Lombardia di Milano con decreto presidenziale del 29 dicembre 2017, in conformità a quanto disposto con decreto del Presidente del consiglio di Stato 15 febbraio 2005 (recante Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa); e, in particolare, all’art. 22-bis, recante disposizioni sull’Ufficio per il Processo amministrativo (inserito con D.P.C.S. 25 maggio 2017 n. 69, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2017).
4. Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
5. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio ex lege a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
6. Il tirocinante:
a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
d) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.
7. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l’attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell’art. 73, d.l. n. 69/2013.
9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.
Articolo 4
(Esito ed effetti del tirocinio)
1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell’art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:
a) costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).
Articolo 5
(Modalità e termine di presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del presente ufficio giudiziario, Via Filippo Corridoni n. 39 - Milano, anche a mezzo e-mail (tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it ), entro e non oltre le ore 13,00 del 25 maggio 2018, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
2. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
4. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo stage, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
5. Gli ammessi allo stage saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.
Articolo 6
(Criteri di selezione dei concorrenti)
1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all’articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segretaria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all’ufficio, designati dal Presidente presente ufficio giudiziario.
Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale; la graduatoria sarà affissa nella sede del presente ufficio giudiziario, nonché pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa.
Milano, 20 aprile 2018
Il Presidente
Angelo De Zotti
Documento allegato: Domanda.doc - 15 marzo 2018 - Bando Tirocini formativi - TAR Toscana anno 2018Prot. 325 del 15/02/2018
Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana
___________
Il Presidente
BANDO DI SELEZIONE PER 5 TIROCINI FORMATIVI
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTARTIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09 agosto 2013, n. 98, è indetta la procedura per la selezione di 5 tirocinanti da immettere presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nell’anno 2018.
Articolo 1
(Requisiti di partecipazione)
La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:
a) siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
d) non abbiano compiuto i trenta anni di età.
Non saranno prese in considerazione le domande di aspiranti che abbiano già svolto il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage).
Articolo 2
(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso
conseguenti)
1. Il periodo di formazione teorico-pratica avrà durata complessiva di diciotto mesi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall’art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:
a) ha accesso ai fascicoli processuali, con esclusione di quelli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versi in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolge il tirocinio;
b) partecipa alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, salvo che il Giudice ritenga di non ammetterlo;
c) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto, secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
d) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento, sviluppandole in una articolata scheda;
e) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni
aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad
affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
f) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
3. Durante il tirocinio gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi, i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio ex lege a questa
attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli
Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
5. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni
Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al
magistrato formatore.
6. L’attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore, cui saranno affidati gli ammessi al tirocinio, i quali saranno tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.
Il tirocinante in formazione, che svolge o ha svolto il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, ha l’obbligo di indicare al Presidente della sezione ove è stato assegnato e/o al magistrato formatore l’elenco dei procedimenti pendenti presso detta sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.
7. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l’attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell’art. 73, d.l. n. 69/2013.
9. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio e per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio della Magistratura amministrativa, oltrechè in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.
10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa, sia contro eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici del T.A.R., o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.
11. Si informa, infine, che i tirocinanti potranno essere assegnati anche all’ “Ufficio per il processo amministrativo”, di recente istituzione presso il T.A.R. per la Toscana, e svolgere i compiti previsti dalla relativa normativa.
Articolo 3
(Esito ed effetti del tirocinio)
Al termine del periodo formativo il magistrato formatore redige una relazione sull’esito positivo della formazione, sulla base della quale verrà rilasciato al tirocinante apposito attestato, che
costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, e in particolare:
a) costituisce titolo per l’accesso al concorso in magistratura ordinaria;
b) è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio;
c) è valutato per il periodo di un anno ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
e) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato;
f) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.
Articolo 4
(Modalità e termine di presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione, da compilarsi secondo il modello di domanda allegato al presente bando, dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del presente ufficio giudiziario, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 marzo 2018, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento di identità.
2. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
3. La domanda potrà, inoltre, essere presentata nel termine suddetto personalmente presso la segreteria del Presidente del T.A.R. per la Toscana - sita al IV piano dell’edificio sede del T.A.R., via Ricasoli n. 40 – Firenze – ovvero inviata al medesimo indirizzo (Via Ricasoli n. 40 – 50122 - Firenze) a mezzo posta raccomandata a/r. In quest’ultimo caso, ai fini del rispetto del termine di scadenza per la presentazione delle domande, farà fede la data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro apposto dall’ufficio di spedizione accettante.
4. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
6. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi al tirocinio, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
Articolo 5
(Criteri di selezione dei concorrenti)
1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la migliore media negli esami ivi indicati, il miglior punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata sul sito INTERNET della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministartiva.it) – sezione Amministrazione Trasparente.
3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.
4. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria degli altri candidati idonei.
5. Per eventuali chiarimenti, si possono inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato o telefonare al seguente numero: 055.26730351.
Firenze, lì 15/02/2018
Il Presidente del T.A.R. per la Toscana
( Dott. Manfredo Atzeni)
Documento allegato: Modello domanda Tirocinio TAR Toscana.pdf - 25 gennaio 2018 - Situazione Società Italiana Avvocati AmministrativistiNella seduta del 25 gennaio 2018 il Comitato dei Delegati ha deliberato:
- di approvare la Relazione del Presidente in ordine all’attività svolta nell’anno 2017:
- svolgimento di n. 45 giornate di Corsi per complessive 141 ore di lezione; svolgimento del Master Universitario di Secondo livello in Diritto processuale amministrativo in collaborazione con l’Università LUMSA con 14 iscritti; svolgimento di 6 giornate di studio su problemi di vario genere a Roma (6), Catanzaro (1) e Verona (1);
- attività di tutela degli Avvocati amministrativisti, con continua interlocuzione con il Segretariato Generale del Consiglio di Stato in relazione ai problemi relativi al PAT ed alle altre questioni intervenute nel corso dell’anno;
- di approvare la Relazione finanziaria del Presidente, illustrativa della circostanza che tuti gli oneri di attività sono stati sostenuti sulla base delle quote annuali versate dai Soci;
- di prendere atto che, al 31 dicembre 2017, sono iscritti alla Società n. 1167 Soci ordinari (tutti Avvocati) e n. 1878 Soci aderenti (dei quali 1786 Avvocati, 74 Architetti, 16 Ingegneri e 2 di altra formazione);
- di prendere atto che, al 31 dicembre 2017, la Società presenta una disponibilità di cassa di euro 39.576,47;
- di approvare la programmazione dell’attività per l’anno 2018, basata sulla tutela della posizione degli Avvocati amministrativisti e svolgimento di manifestazioni culturali e formative, quali Master Universitario di Secondo Livello di Diritto processuale amministrativo presso la LUMSA, Corsi sui temi del processo o su tematiche di carattere sostanziale e Corsi sulla disciplina dei contratti pubblici anche direttamente in sede regionale (attualmente in svolgimento in Sardegna e Abruzzo e in fase di organizzazione in Calabria);
- di approvare l’iniziativa in corso per collegare ai Corsi organizzati presso la LUMSA la procedura per l’acquisizione del titolo di Avvocato specialista in Diritto amministrativo, sulla base della Convenzione intervenuta con il Consiglio Nazionale Forense;
- di organizzare, oltre alla partecipazione alle Cerimonie di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2018 presso i Tribunali amministrativi regionali, una manifestazione di carattere nazionale a Roma (possibilmente presso la Sede del Consiglio di Stato) su “Lo Stato della Giustizia amministrativa (il punto di vista degli Avvocati)”;
- di disporre per i Soci ordinari, ai quali è già stata comunicata la morosità, un atto di preavviso di espulsione per morosità persistente, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per eventuali deduzioni e regolarizzazione della posizione (ricordando la possibilità di definire la morosità con il versamento di un importo pari alla metà delle quote dovute con il minimo di euro 250,00): nel caso di mancata regolarizzazione, alla prossima seduta il Comitato dei Delegati disporrà la espulsione per morosità persistente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto SIAA.
- 17 gennaio 2018 - Problemi PAT
- 15 gennaio 2018 - Dettagli per iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Diritto Amministrativo
- 31 dicembre 2017 - E' STATO PUBBLICATO IL BANDO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AREA DEL DIRITTO AMMINISTRATIVOIn forza di Convenzione stipulata in data 14 dicembre 2017 con la Scuola Superiore dell’Avvocatura Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (di seguito la “Convenzione”), in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza, la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (di seguito “SIAA”) organizza la “Scuola di alta formazione in area amministrativistica” (di seguito la “Scuola”), riservata ad avvocati iscritti all’albo, volta ad assicurare la formazione ed il livello di qualificazione professionale nell’area di appartenenza.
La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di materie dell’area amministrativistica, in ambito interno e con specifici approfondimenti in quelli europeo e internazionale, ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, del Regolamento per le specializzazioni approvato dal Ministro della Giustizia il 12 agosto 2015, per la parte ancora vigente e come sarà modificata, nonché di ogni ulteriore Regolamento vigente o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell’avvocatura nell’area, salva la necessità di adeguamenti di legge. Allo stato la frequenza al corso e il superamento degli esami finali non costituisce titolo per accedere o richiedere in via automatica l’iscrizione agli albi o elenchi degli avvocati specialisti in materie di area di diritto amministrativo.
Il corso è finalizzato a conseguire un attestato di frequenza che possa produrre gli effetti di cui all’art. 14 del D.M. 144/2015, preso atto che in data 16 dicembre 2016 il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato, nella seduta amministrativa plenaria, che prenderà in considerazione l’attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell’iscrizione all’albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente.
Documento allegato: Bando Scuola Specializzazione SIAA 2018.pdf