BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013
PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive modificazioni, e su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che ha approvato lo schema di bando e di convenzione
E' INDETTA
la procedura per la selezione di 60 tirocinanti da immettere presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per la durata di 18 mesi a decorrere dal 1° febbraio 2018.
Articolo 1
(Requisiti di partecipazione)
Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
b) media di almeno 27/ 30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);
e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).
Articolo 2
(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica
ed obblighi ad esso conseguenti)
1. Il periodo di formazione teorico-pratica presso il TAR del Lazio ha una durata complessiva di diciotto mesi, dal 1° febbraio 2018 al 1° agosto 2019.
2. I tirocinanti dovranno garantire una presenza costante necessaria allo svolgimento delle attività di tirocinio presso il TAR LAZIO;
3. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante
a. su indicazione del magistrato affidatario contribuisce allo studio delle controversie, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali, procede ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali, predispone schemi di decisioni e bozze di provvedimenti;
b. può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.
4. Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
5. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio ex lege a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.
6. Il tirocinante:
a. per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al precedente punto 3, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;
b. per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
c. al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario;
d. ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali sia venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali;
L'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;
e) durante lo svolgimento dello stage, il tirocinante sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 dell'Accordo-tipo, approvato dal CPGA con delibera n. 75 dell'8 luglio 2016 per lo svolgimento, ai sensi dell'art. 73 del d.l. 69/13 e ss.mm.ii, del periodo di formazione teorico pratica.
7. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
8. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.
9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del TAR LAZIO, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
10. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
11. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1362 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.
12.1 tirocinanti potranno essere assegnati anche all' "Ufficio per il processo amministrativo" ai sensi dell'art. 8 del d.l. 31/08/2016, n. 168 convertito con modificazioni dalla 1. n. 197 del 25/10/2016 (dPCS n. 69 del 25.05.2017).
Articolo 4
(Esito ed effetti del tirocinio)
1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).
2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.
3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13,14,15,16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.
Articolo 5
(Modalità e termine di presentazione delle domande)
1. Gli interessati al tirocinio formativo dovranno compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda secondo lo schema allegato. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del presente ufficio giudiziario, Via Flaminia 189, 00196 ROMA, tramite posta raccomandata RR, consegna a mano o a mezzo e-mail (prestar.rm@giustizia-amrninistrativa.it) o posta certificata (tarrm- segrpresidente@ga-cert.it) scannerizzate e sottoscritte dall'interessato/a entro e non oltre le ore 13,00 del 11 dicembre 2017, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento d'identità. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
2. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo stage, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.
4. Gli ammessi allo stage saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio, a condizione dell'avvenuta stipula, a quella data, delle due distinte polizze di cui all'art. 2 punto 11 del presente bando.
Articolo 6
(Criteri di selezione dei concorrenti)
1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria degli ammessi, che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito INTERNET della Giustizia amministrativa ( www.giustizia-amministrativa.it).
3. Gli ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti, saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria dagli altri candidati idonei.
4. Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, è possibile inviare e mail agli indirizzi di posta elettronica soprindicati o telefonare ai seguenti numeri: 0632872501-516.
5. La copia dello schema di Accordo-tipo come approvato con delibera del CPGA è disponibile presso la Segreteria del Presidente del TAR LAZIO.
Roma 9 novembre 2017
Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Carmine Volpe
Documento allegato: TAR LAZIO bando art. 73 DL 69_13 (n. 60 tirocinanti) 9_11_2017.pdf