14 luglio 2015 - Sospensione Feriale dei termini nel processo amministrativo.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è stata introdotta dall’art. 1, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente “alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative … dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”.
Con l’art. 16 decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di “modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori di Stato”, “all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole ‘dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dal 1° al 31 agosto di ciascun anno” (comma 1) e, correlativamente, è stato disposto che “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni” (comma 2).
La nuova disciplina (riduttiva della durata della sospensione dei termini processuali) può, peraltro, essere di dubbia applicazione per il processo amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato) in quanto l’art. 54, secondo comma, d.l.vo 10 luglio 2010, n. 104, dispone, con norma specifica, che “i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”. Da parte di alcuni commentatori si tende a ritenere tale disposizione abrogata implicitamente dalla disciplina di cui al citato art. 16 d.l. n. 132/2014, abrogazione che, peraltro, potrebbe essere contestata in relazione al carattere speciale del citato art. 54, d.l.vo n. 104/2010, rispetto al quale l’effetto abrogativo non potrebbe discendere da una disposizione di carattere generale quale l’art. 16 d.l. n. 132/2014: è vero che l’art. 1 legge n. 742/1969 fa riferimento alle “giurisdizioni amministrative”, ma il complesso T.A.R. – Consiglio di Stato costituisce, rispetto alle altre (esempio Corte dei Conti), una specifica giurisdizione amministrativa disciplinata del d.l.vo n. 104/2010, e, d’altro canto, la connessa riduzione delle ferie dei Magistrati a 30 giorni (rispetto alle precedente previsione di 45 giorni) non costituisce elemento certo di interpretazione, posto che il collegamento tra i due istituti (ferie dei Magistrati – sospensione dei termini processuali) era solo di fatto e non di diretta rilevanza giuridica (anche per la diversa durata – 45 giorni per le ferie e 46 giorni per la sospensione dei termini processuali –).
In questa situazione, ove non si realizzi un deciso intervento chiarificatore (al limite da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, posto che, ai sensi del quarto comma, art. 16 d.l. n. 132/2014, “gli organi di autogoverno della magistratura … provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2”), sembra opportuno attenersi ai seguenti criteri:
- per i termini a computo “in avanti” (esempio termine per il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi depositi) attestarsi sull’interpretazione della riduzione della sospensione dei termini processuali al periodo 1 – 31 agosto: in questo modo, ove pure prevalesse l’interpretazione della applicazione anche al processo amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato) delle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 16 d.l. n. 132/2014, gli atti sarebbero stati posti in essere tempestivamente;
- per i termini a computo “all’indietro” (esempio termini per deposito documenti e memorie rispetto alla udienza) determinare la data di scadenza sulla base della sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre: in questo modo, ove pure prevalesse l’interpretazione della perdurante vigenza nel processo amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato) delle disposizioni di cui al secondo comma, art. 54 d.l.vo n. 104/2010, i depositi di documenti e memorie risulterebbero, comunque, posti in essere tempestivamente.